STUDIO TECNICO AMODEO
Tanta esperienza, che si rinnova ogni giorno. Perchè ogni giorno affrontiamo nuove sfide: gestioni catastali, prevenzione incendi, impiantistica e progettazione edilizia, gestioni immobiliari e assistenza e consulenza cantieristica, volture e redazioni DOCFA.
Lo studio Amodeo, operativo dal 1999, è in grado di offrire servizi in materia edilizia, catasto, impiantistica e prevenzione incendi. Siamo giovani e dinamici, e grazie alla collaborazione costante con altri professionisti, imprese ed artigiani, forniamo pacchetti completi al cliente finale.
Lavoriamo tutelati con polizze per responsabilità civili professionali stipulate con le principali compagnie di assicurazioni presenti oggi.
CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BENE PIÚ PREZIOSO: LA TUA CASA, LA TUA AZIENDA.
Da oltre 20 anni operiamo in ambito edilizio, catastale, impiantistico e prevenzione incendi.
Collaboriamo costantemente con professionisti, imprese ed artigiani per un servizio davvero completo ai nostri clienti.
ANNI DI ESPERIENZA
CLIENTI GESTITI
COME LAVORIAMO.
Con etica e passione. Siamo costantemente aggiornati in tutti i settori in cui operiamo, per seguire il cliente in modo ottimale.
CONSULENZA PRELIMINARE
Il primo contatto con il cliente è fondamentale per comprendere le esigenze, anche non espresse. Per questo è importante effettuare sempre il sopralluogo. Naturalmente in modo gratuito.
PIANIFICAZIONE INTERVENTI
I nostri preventivi sono sempre customizzati sulle esigenze del cliente, riportando nel dettaglio ogni singola voce, nel modo più approfondito possibile. Naturalmente senza costi nascosti.
ESECUZIONE DELL'INCARICO
Gestiamo ogni incarico pianificando attentamente tempi, fasi e risorse per rispettare le scadenze concordate. Naturalmente informando sempre il cliente dello stato di avanzamento lavori.
LE DUE COSE PIÚ IMPORTANTI NON COMPAIONO MAI NEL BILANCIO DI UN’ AZIENDA: LA SUA REPUTAZIONE E I SUOI UOMINI.
INFO UTILI
IL NOSTRO LAVORO.
GESTIONI CATASTALI
Visure catastali immediate con servizio telematico
Richiesta telematica di estratti mappa aggiornati
Recupero schede catastali
Redazione Docfa e invio telematico di pratiche catastali
Volture
PROGETTAZIONE EDILIZIA
Pratiche edilizie presso Pubblica Amministrazione (Comuni, ASL, SPRESAL)
Progettazione di nuovi immobili
Ampliamenti e ristrutturazione immobili esistenti
Recuperi sottotetto ai fini abitativi
Frazionamenti immobiliari
Risanamenti conservativi
Manutenzioni straordinarie e ordinarie
Ridistribuzione spazi interni e studio arredamento di interni
Computi metrici e assistenza verifica e comparazione preventivi di spesa
PREVENZIONE INCENDI
Progettazione e verifica ai fini della Prevenzione Incendi
Pratiche prevenzione incendi e assistenza in cantiere
Rinnovo periodico certificato di conformità antincendio
Pratiche segnalazione certificata inizio attività (SCIA antincendio)
Certificati di resistenza di strutture portanti e separanti ai fini antincendio
Valutazioni Rischio Incendio
Redazione Piani d’emergenza
Redazione Piani di evacuazione
GESTIONE IMMOBILIARE
Gestione affitti
Calcolo tabelle millesimali
Calcolo millesimi riscaldamento (impianto centralizzato)
Stesura e registrazione contratti di locazione
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
Progettazione impianti termici (nell’ambito delle proprie competenze)
Certificazione energetica degli edifici
Invio al SIPEE (Sistema Informativo per la Prestazione Energetica degli Edifici) Regione Piemonte dell’APE
Consulenze energetiche
Pratiche per detrazioni fiscali sul portale ENEA
SERVIZI PRIVATI E IMPRESE
Assistenza tecnica e consulenza sui cantieri
Verifica e contabilizzazione dei lavori
Stesura computi metrici e preventivi
Stesura Capitolati
Calcolo superfici commerciali
Rilievi e restituzione grafica
Assistenza annunci immobiliari (redazione descrizione e foto per inserzione annunci, gestione appuntamenti)
COME STA CAMBIANDO LA PREVENZIONE INCENDI.
3 nuovi decreti che entrati in vigore nel 2022 hanno abolito alcuni articoli contenuti nel dm 10 marzo 1998
• 01 settembre 2021 – DECRETO CONTROLLI “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; IN VIGORE DAL 25/09/2022
• 02 settembre 2021 – DECRETO GSA “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021. IN VIGORE DEL 04/10/2022
• 03 settembre 2021 – DECRETO MINICODICE “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. IN VIGORE DAL 29/10/2022
DECRETO CONTROLLI (entrata in vigore 25 settembre 2022)
Riguarda le metodologie da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, e introduce per la prima volta la figura del tecnico manutentore qualificato
Sono definiti i termini:
• manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
• controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
• sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
La figura del “tecnico manutentore qualificato”
Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del decreto. Tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati.
Registro dei controlli
Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo. Tale obbligo era già previsto dal DM 10 marzo 1998 ma viene mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021.
Circolare di chiarimento dei Vigili del Fuoco
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato la circolare 6 ottobre 2021, prot. 14804 con i primi chiarimenti applicativi.
È composta dai seguenti paragrafi:
• generalità;
• requisiti dei docenti;
• individuazione dei soggetti formatori;
• elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame;
• individuazione dei requisiti delle sedi oggetti di esame di qualifica;
• esame di idoneità.
Alla circolare sono allegate anche 3 appendici:
• Appendice I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
• Appendice II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
• Appendice III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato
DECRETO GSA (entrata in vigore 4 ottobre 2022)
Una delle principali novità del decreto riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il piano di emergenza.
Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:
• luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
• luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
• luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.
Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio. Il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva se:
• si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
• il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un incremento significativo;
• si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.
Il DM 02 settembre 2021 stabilisce anche che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Inoltre, i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio.
Livelli di rischio incendio
Come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:
• il rischio basso sarà rinominato “livello 1″, aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme;
• il rischio medio sarà rinominato “livello 2”, rientreranno i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3 e i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;
• il rischio alto sarà rinominato “livello 3”, rientreranno tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio: fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).
Corsi di formazione addetti antincendio
A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) saranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.
Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).
Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.
DECRETO MINICODICE (entrata in vigore 29 ottobre 2022)
Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio (livello 1).
I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli ubicati in attività non soggette (ossia non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
• affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
• superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
• piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
• non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
• non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
• non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal d.lgs 81/2008 smi (art. 29 com. 3) ossia in caso di:
• modifiche del processo produttivo;
• modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
• evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
• infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
• rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).
Cosa si intende per valutazione del rischio incendio “semplificata”?
La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata deve comprendere almeno i seguenti elementi:
a) individuazione dei pericoli d’incendio;
b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
LA SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA ANTINCENDIO
Per la scelta delle misure di prevenzione incendi, secondo quanto previsto all’art. 3 del D.M. 3/9/2021 è possibile individuare “3 categorie” di luoghi di lavoro in cui possono essere usati differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.
1. luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi, che stabiliscono quindi i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio;
2. luoghi di lavoro definiti a “basso rischio incendio”, indicati all’allegato I dello stesso D.M. 3/9/2021 a cui possono essere applicabili le indicazioni presenti nell’Allegato I dello stesso decreto (minicodice di Prevenzione Incendi).
3. Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
IL NOSTRO TEAM.
PREVENZIONE INCENDI
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
PRATICHE ENEA
GESTIONE PRIVATI ED IMPRESE
ANNA RITA
348 711 9816
PROGETTAZIONE EDILIZIA
GESTIONI CATASTALI
REDAZIONE APE
GESTIONE IMMOBILIARE
FRANCESCO
339 237 2690
PROGETTAZIONE EDILIZIA
GESTIONI CATASTALI
PRATICHE ENEA
GESTIONE IMMOBILIARE
CARLOTTA
331 397 4105
QUANDO I CLIENTI DIVENTANO QUALCOSA DI PIÚ.
Molto preparati e precisi, esperti nel loro settore, e sempre disponibili. Complimenti!
Anna Rita ha capacità di leader ed è la professionista di riferimento a cui affidarsi con fiducia!
Bravi, dinamici e pure simpatici!
GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI COSTANTI E L’ATTENZIONE PER LE ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI SONO IL NOSTRO LAVORO QUOTIDIANO. DAL 1999.
Il nostro aggiornamento costante è un obbligo professionale: noi ci crediamo davvero. Abbiamo più del doppio delle ore di formazione richieste. La formazione è un investimento per il futuro, mai un costo.
AMODEO: I VANTAGGI DELLA FLESSIBILITÀ.
Oggi è più che mai determinante sviluppare la capacità di essere flessibili. Nel nostro lavoro lo è ancora di più. Le norme e le procedure mutano in fretta, ed è importante essere di supporto, anche per reperire figure esterne o consulenti, necessari per completare il processo per cui siamo stati interpellati. Non ci piacciono le sedi faraoniche: crediamo investire nella formazione professionale. Un vantaggio economico e professionale, che ribaltiamo sul cliente.
FORMAZIONE COSTANTE
UFFICI OPERATIVI ECONOMICI
COLLABORAZIONE COSTANTE
F.A.Q.
In che modo viene redatto il preventivo?
Lo studio pone molta importanza alla redazione del preventivo perché crede fermamente che il cliente debba comprendere e capire nel dettaglio le diverse fasi della prestazione professionale, inoltre il cliente deve aver chiaro l’impegno economico a cui andrà incontro quindi saranno evidenziate anche le spese non imputabili al professionista, quindi diritti di segreteria, bolli, importi da versare agli enti.
Che differenza c’è tra CILA e SCIA?
Sono titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dal testo unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001)
Entrambi i titoli riguardano interventi di Manutenzione Straordinaria.
CILA (Comunicazioni Inizio Lavori Asseverata) si utilizza per gli interventi di manutenzione straordinaria leggera, che quindi non riguardano parti strutturali dell’edificio.
Come ad esempio:
– lo spostamento di tramezzi interni non portanti, l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte interne;
– Il rifacimento di uno o più impianti (riscaldamento, idrosanitario, fognario, elettrico, condizionamento, ecc.)
– Il frazionamento (divisione di un’unità immobiliare in due o più) o l’accorpamento di due o più unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva e non sia mantenuta la destinazione d’uso.
SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) si utilizza per interventi un po’ più invasivi rispetto a quelli di manutenzione straordinaria leggera soggetti a CILA tipo:
– gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio;
– gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
– gli interventi di ristrutturazione edilizia, diversi da quelli previsti nel Permesso di Costruire.
Quali sono i principali obblighi inerenti la Prevenzione Incendi per un azienda neo-costituita?
Occorre prima capire se rientra nelle attività soggette alla Prevenzione Incendi elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011; nel caso rientrasse occorre predisporre progetto e relazione con relative opere di adeguamento con la finalità di Presentare SCIA antincendio e ottenere l’Attestazione di Conformità Antincendio (ex-C.P.I – Certificato di Prevenzione Incendi). Per seguire tutto l’iter occorre affidarsi ad un professionista abilitato.
L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ha una durata indeterminata o ha una scadenza?
L’APE ha durata 10 anni (1 se per l’immobile non è presente il Codice Regionale Impianto Termico) e in ogni caso decade ogni qualvolta s’interviene sull’involucro edilizio (sostituzione serramenti, realizzazione cappotto su pareti esterne) o sull’impianto (sostituzione caldaia, sostituzione terminali di erogazione con diversa tipologia).
Ogni quanto devo controllare gli estintori?
La manutenzione degli estintori deve essere effettuata semestralmente da personale qualificato, normalmente si stipula un contratto con una ditta di manutenzione per la verifica semestrale.
Cos’è il Do.C.Fa.?
Con questo termine s’indica Documento Catasto Fabbricati, in realtà è un software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso il quale si compilano digitalmente le pratiche catastali afferenti il Catasto Fabbricati per trasmetterle poi telematicamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
La redazione di un Piano d’Emergenza e di Evacuazione sono la stessa cosa?
Si, di fatto è il documento nel quale sono riportate tutte le indicazioni da seguire in caso di emergenza. E’ un elaborato sintetico, perché deve essere di immediata comprensione a tutti. Il Piano d’Emergenza ed Evacuazione (PEE) include le planimetrie per l’emergenza nella quale sono riportate le caratteristiche distributive dei luoghi (destinazioni d’uso dei locali, vani scala, ascensori, …) e le ed i relativi percorsi d’esodo, le attrezzature e gli impianti di estinzione, allarmi, centrale di controllo, intercettazione impianti tecnologici, l’individuazione del punto di ritrovo / punto di raccolta.
Occorre sempre inviare la pratica all’ENEA se voglio usufruire dei diversi Bonus Edilizi?
No. Tale pratica occorre inviarla solo qualora gli interventi edilizi oggetti di Bonus comportano interventi che riguardano un miglioramento energetico dell’immobile (sostituzione impianto termico, sostituzione serramenti, realizzazione cappotto, acquisto nuovi elettrodomestici di Classe A+ e superiori).
I CLIENTI SONO UNICI. TUTTI.
Non esistono clienti più importanti di altri: tutti hanno esigenze specifiche, tutti vanno seguiti con la stessa attenzione. Per noi è prioritario spiegare chiaramente tutte le fasi del nostro lavoro, aggiornandolo costantemente sugli sviluppi.
Siamo sempre reperibili.
VIA GIOVANNI PAISIELLO, 24 – TORINO
+39 348 7119816
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GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI.
Aggiornarsi continuamente è fondamentale. Farlo da soli, se non si è del settore, è quasi impossibile. Per questo siamo sempre reperibili e a disposizione dei nostri clienti.
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